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Messaggio di avviso

La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, non avendo ravvisato la sussistenza di condizioni microclimatiche particolari, non ha disposto proroghe ai termini per l’esecuzione delle operazioni di utilizzazione del bosco. I termini della stagione silvana restano quelli stabiliti dall’Art. 21 del Regolamento forestale regionale (n. 5 del 2007): nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse: 


a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;

b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;

c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.

 

Dall’11 marzo 2020 Regione Lombardia ha dichiarato lo stato di alto rischio di incendio boschivo e pertanto non è consentito bruciare le ramaglie, in nessun caso.

 

In merito alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria e alle molte richieste di chiarimento riguardo la facoltà dello svolgimento dei lavori in bosco da parte dei privati cittadini, si ritiene a titolo collaborativo di poter esprimere le seguenti considerazioni: Il DPCM 10 aprile 2020 all’art. 2 reca misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali e al comma 1) dice questo: “Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. (omissis)”; fra queste figurano “Silvicoltura ed utilizzo aree forestali” riferite al codice ATECO 02.

Questo significa che le attività selvicolturali sono ammesse esclusivamente per le attività di impresa che ne hanno titolo e non ai privati cittadini per i quali, come lo stesso DPCM conferma, "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute..."